Il 17 settembre 2026 la Commissione europea ha pubblicato nella serie L della Gazzetta ufficiale il regolamento delegato (UE) 2026/2102 della Commissione. Adottato il 13 luglio 2026 ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1115 (EUDR), riscrive l'Allegato I. Gli operatori che hanno allineato i programmi di due diligence, geolocalizzazione e dichiarazione di due diligence (DDS) all'allegato del 2023 devono rivedere quell'elenco da subito: diverse voci della Nomenclatura combinata escono dal perimetro prima del 30 dicembre 2026; i prodotti nuovi entrano in vigore solo dal 30 dicembre 2027.
L'EUDR resta direttamente applicabile. Gli operatori di grandi e medie dimensioni, i commercianti e gli operatori a valle continuano ad applicarlo dal 30 dicembre 2026, e gli operatori primari micro e piccoli dal 30 giugno 2027, in seguito al regolamento (UE) 2025/2650. Il presente atto non sposta queste date. Cambia quali linee di prodotti rientrano nell'Allegato I.
Quali prodotti entrano nell'Allegato I e quali ne escono?
Il caffè solubile, le lingue di bovino congelate e ulteriori derivati oleochimici dell'olio di palma entrano nell'Allegato I; ne escono le pelli, i pellami e il cuoio, la maggior parte dei pneumatici rigenerati, i nastri trasportatori, gli altri articoli in gomma vulcanizzata, la soia da semina e i sedili di aeromobili e di veicoli a motore.
I considerandi colmano due lacune su merci già coperte: le lingue congelate rispetto a quelle fresche, e il caffè solubile rispetto ai chicchi. Il cuoio esce perché quella filiera è economicamente distinta da quella della carne, con un margine limitato degli operatori sulla geolocalizzazione. I codici dei bovini viventi 0102 21 e 0102 29 diventano ex 0102, una semplificazione della codifica. L'annuncio Ambiente del 13 luglio 2026 della Commissione, relativo allo stesso atto, registra anche la rimozione della soia da semina e dei sedili di aeromobili e di veicoli a motore, e colloca fuori perimetro i campioni per prove, i rifiuti, i beni usati e di seconda mano e i materiali di imballaggio.
| Modifica | Voce | Effetto |
|---|---|---|
| Aggiunta | Caffè solubile, SH 2101 11 00 | In vigore dal 30 dicembre 2027 |
| Aggiunta | Lingue di bovino congelate, ex 0206 21 00 | In vigore dal 30 dicembre 2027 |
| Aggiunta | Derivati oleochimici di olio di palma aggiunti | In vigore dal 30 dicembre 2027 |
| Eliminazione | Pelli, pellami, cuoio, ex 4101 / 4104 / 4107 | Fuori all'entrata in vigore |
| Restringimento | Rigenerati: da ex 4012 a ex 4012 90 30 (nuovo battistrada) | Le altre linee 4012 escono |
| Eliminazione | Nastri e articoli in gomma vulcanizzata, ex 4010 / 4016 | Fuori all'entrata in vigore |
| Esenzione | Materie prime utilizzate per fabbricare medicinali per uso umano o veterinario (direttiva 2001/83/CE, regolamento (CE) n. 726/2004, regolamento (UE) 2019/6) | L'EUDR non si applica a tale uso |
Le voci olio di palma e gomma recano ora il prefisso «ex» quando il prodotto rientra nel perimetro solo se ottenuto da una merce pertinente. Le linee del legno non comprendono bambù, rattan, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali né corteccia di tiglio. Il considerando 2 rinvia pelli, pellami e cuoio all'esame dell'articolo 34, paragrafo 2, nel 2030.
Quando si applica ciascuna modifica e cosa resta sulle scadenze del 2026?
Le rimozioni, i restringimenti e le correzioni del SH entrano in vigore il ventesimo giorno dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, il 7 ottobre 2026; i prodotti aggiunti all'Allegato I diventano soggetti all'EUDR solo dal 30 dicembre 2027.
| Data | Evento |
|---|---|
| 13 luglio 2026 | La Commissione adotta l'atto delegato (C/2026/4920) |
| 17 settembre 2026 | Il regolamento delegato (UE) 2026/2102 è pubblicato nella GU L |
| 7 ottobre 2026 | Entrata in vigore: le eliminazioni (cuoio, nastri, soia da semina) escono dall'Allegato I |
| 30 dicembre 2026 | L'EUDR si applica agli operatori di grandi e medie dimensioni, ai commercianti e agli operatori a valle sull'elenco residuo |
| 30 giugno 2027 | Applicazione per gli operatori primari micro e piccoli |
| 30 dicembre 2027 | Il caffè solubile, gli oleochimici aggiunti e le lingue di bovino congelate diventano soggetti all'EUDR |
Il 30 dicembre 2026 resta invariato per chicchi di caffè, olio di palma, carne di bovino, gomma e legno già presenti nell'Allegato I. Il rinvio al 2027 non è un anno supplementare generalizzato.
Chi deve rivedere la due diligence e chi può abbandonare una linea?
Gli importatori e i produttori di caffè solubile, oleochimici dell'olio di palma e lingue di bovino congelate devono costruire una capacità di geolocalizzazione, tracciabilità e DDS per tali SKU entro il 30 dicembre 2027; gli operatori del cuoio, dei nastri e della maggior parte dei rigenerati possono rimuovere quelle linee dal perimetro di avvio 2026.
Gli impianti di caffè solubile che immettono caffè istantaneo sul mercato dell'Unione o lo esportano dispongono ora di una finestra di adeguamento di 15 mesi dopo la scadenza dei grandi operatori, come gli utilizzatori di oleochimici e gli operatori della carne che immettono lingue congelate. I conciatori la cui unica esposizione ai bovini riguardava pelli o cuoio abbandonano quelle voci NC non appena l'atto entra in vigore. I produttori di pneumatici conservano la linea del nuovo battistrada e perdono il resto della voce 4012 più i nastri. L'esclusione medicinale è basata sull'uso, non è un'eliminazione di voce.
Cosa devono fissare i responsabili EUDR prima del 30 dicembre 2026?
Incrociate ogni SKU codificato nell'Allegato I con l'elenco riformulato, congelate le eliminazioni di cuoio e nastri nel perimetro DDS e aprite un filone di lavoro 2027 per il caffè solubile, gli oleochimici aggiunti e le lingue congelate.
Rilanciate l'estrazione NC / TARIC sull'allegato pubblicato, includendo i nuovi prefissi «ex» e la ricodifica dei bovini viventi in ex 0102. Estraete le linee eliminate dal quadro di controllo del 30 dicembre 2026. Fissate un piano di adeguamento al 30 dicembre 2027 per il caffè solubile, gli oleochimici aggiunti e le lingue congelate e documentate qualsiasi allocazione a uso medicinale. Informate le dogane, gli acquisti e l'autorità competente (BLE, MASAF / ICQRF, MTE / MASA). Un sistema di monitoraggio continuo, per giurisdizione e in tempo reale, segnala ogni riscrittura dell'Allegato I nella Gazzetta ufficiale non appena viene pubblicata, così che i responsabili della due diligence non apprendano una riformulazione del perimetro da una rassegna stampa di settore.
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Scaricate il testo della GU questa settimana e sovrapponetelo alla vostra mappa SKU-allegato. Confermate quali linee escono prima del 30 dicembre 2026 e quali nuove famiglie richiedono un piano 2027. Obsidian mantiene aggiornato il tracciamento dell'EUDR lungo tutta questa riformulazione, quindi la prossima mossa è una decisione sull'elenco prodotti, non una ricerca.


